L’art. 24 legge T.A.R. - L'istituto dell'estinzione nel processo amministrativo

26.02.1996

L'art. 24 legge T.A.R. dispone che in caso di interruzione "il processo deve essere riassunto dalla parte più diligente con apposito atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di sei mesi...altrimenti si estingue".

Questa è l'unica norma, delle leggi fondamentali del diritto amministrativo che parla esplicitamente di estinzione. Nonostante questo la dottrina (antecedente al 1971 e poi quella successiva) indica una serie di ipotesi, più o meno varie, a cui ricollega l'estinzione del processo.

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Abstract

Alla scarsa attenzione del legislatore, disinteressato a disciplinare, in maniera unitaria, l'estinzione del processo nel diritto amministrativo si accompagna uno scarso approfondimento della dottrina, la quale, pur indicando i singoli istituti cui ricollega l'estinzione, omette di delineare il fondamento comune alle varie ipotesi.

Vengono così individuati una serie di casi, più o meno numerosi e vari, a seconda delle diverse teorie, che producono come effetto l'estinzione del processo, senza che venga indicato il concetto di estinzione ed il motivo per cui le singole ipotesi producono tutte il medesimo effetto.

Lo studio tenta  un approfondimento della materia attraverso l'analisi di alcune teorie che sono state proposte onde cercare di giungere ad una chiarificazione dell'istituto e ad una indicazione del concetto di estinzione.

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