L'agente infiltrato e sotto copertura
Nella legislazione penale italiana, ordinaria e speciale, non esiste una definizione volta a delineare la figura dell'informatore, dell'agente infiltrato e dell'agente sotto copertura.
Un riferimento specifico all'informatore si rinviene nell'articolo 203 del codice di procedura penale, ma solamente per precisare che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare il nome dei loro informatori e che, se questi ultimi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
Da quanto sopra, emerge che l'informatore viene considerato soltanto nella veste di fornitore di informazioni alla polizia giudiziaria, per l'avvio o lo sviluppo delle indagini.
Nulla viene esplicitato in ordine alla responsabilità penale dello stesso quale partecipe o concorrente all'azione criminale.
Dall'esame della normativa vigente in tema di lotta alla droga emergerebbe che, in tali circostanze, l'informatore non dovrebbe andare esente da pena se opera si a d'iniziativa sia su disposizione della polizia giudiziaria, non potendosi applicare allo stesso, soprattutto se privato cittadino, l'esimente dell'adempimento di un ordine della pubblica autorità, disciplinata dall'articolo 51 del codice penale, apparendo in tale caso non legittimo l'ordine impartito dalla polizia giudiziaria sulla quale grava l'obbligo generale di impedire la commissione del reato o che lo stesso venga portato ad ulteriori conseguenze.
L'eccezione a tale dovere cogente deve essere esplicitamente prevista dalla legge e la scriminante ovviamente non può estendersi a soggetti diversi neppure per delega implicita.
Ma nel caso di partecipazione all'azione criminosa l'informatore cessa di essere tale per assumere le vesti di agente provocatore, infiltrato o sotto copertura, per i quali il legislatore non ha fornito una definizione.
Per quanto attiene alla figura dell'agente provocatore, sia esso privato cittadino o appartenente alla polizia giudiziaria, è da precisare che giurisprudenza costante riconosce, in ogni caso, la responsabilità penale dello stesso, come concorrente nel reato, allorquando il medesimo agisca per fare suscitare e per determinare il criminale all'azione delinquenziale nella progettazione e/o esecuzione.
Infatti la sua partecipazione deve essere soltanto indiretta e marginale, risolvendosi prevalentemente in una attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'azione illecita che deve essere esclusivamente
opera altrui.
In quest'ultimo caso il collaboratore privato non è punibile se agisce in esecuzione di un ordine legittimo della pubblica autorità, cioè della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Normalmente l'attività dell'agente provocatore può essere realizzata soltanto a seguito della penetrazione dello stesso nel mondo e, in particolare, nella struttura criminale assumendo, pertanto, la figura di agente infiltrato, il quale può essere sia un agente sia un ufficiale di polizia giudiziaria.
In quest'ultimo caso viene operativamente chiamato "agente sotto copertura".
Allo scopo di consentire una maggiore incisività alla lotta contro la droga, il superamento di alcune sentenze restrittive della magistratura e dare piena attuazione alle linee guida della Convenzione di Vienna del 1988, nello spirito di una compiuta cooperazione in ambito internazionale, il legislatore, dapprima nel 1990 per quanto riguarda il settore droga e, poi, nel 1992 con riferimento al riciclaggio ed al traffico di armi, ha fissato i limiti ed i contenuti dell'attività che l'agente sotto copertura è abilitato a svolgere, facendo acquisire allo stesso una autonoma figura giuridica.
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Abstract
PREMESSA ..................................................................................... .pag.1
CAPITOLO I
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
1. La nozione e il concetto delle cause di giustificazione .................... 5
2. Le cause di giustificazione nel sistema delle cause di non punibilità successive alla perfezione del reato ...... 9
3. Rapporto tra le cause di giustificazione e la struttura del reato ...... 17
3.1. Concezione tripartita degli elementi del reato ............................. 17
3.2. Cause di giustificazione come elementi negativi del reato ......... 23
4. La disciplina legislativa delle cause di giustificazione ....................... 26
4.1. Cause di giustificazione generali e cause di giustificazione speciali ....................................................... 26
4.2. La regola della "rilevanza oggettiva" delle cause di giustificazione .................................................................... 27
4.3. L'errore e il dolo nelle cause di giustificazione ............................. 30
CAPITOLO II
LA DISCIPLINA DELL' ACQUISTO SIMULATO DI DROGA EX ART. 97 D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309
1. Considerazioni generali .................................................................. 35
2. Natura giuridica della fattispecie .................................................... 38
3. Presupposti e finalità dell'acquisto simulato .................................. 47
3.1. Ipotesi comportamentale tipo in una operazione "sottocopertura" ...................................................................... 53
4. Il richiamo all'articolo 51 del codice penale .................................. 57
5. La figura dell'agente provocatore .................................................. 60
6. La nuova figura dell' "agente acquirente". Analisi delle condizioni di operatività della scriminante............ 75
7. Mancanza dei presupposti soggettivi previsti dalla fattispecie in esame ............................................................ 78
8. La responsabilità dell'agente provocatore ...................................... 80
9. La responsabilità del provocato ...................................................... 87
10. Alcuni cenni sulla figura della "consegna controllata" ex art. 98 D.P.R. 9 ottobre 1990, N. 309 ...................... 95
CAPITOLO III
DUE NUOVE IPOTESI DI IMPUNITA'. LA FIGURA DELL'INFILTRATO NELL'ART. 12 QUATER DEL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306
1. Due nuove cause di non punibilità nella legislazione speciale sulla criminalità organizzata ................................ 103
2. Confronto con le analoghe riforme in Francia ed in Germania .... 107
3. Il modello Italiano ........................................................................ 116
4. La ricettazione simulata ........................................................ 118
5. Il riciclaggio simulato ........................................................... 122
6. Un passaggio essenziale: dall'agente provocatore all'infiltrato ....................................................................... 126
7. Natura giuridica della nuova previsione legislativa ..................... 131
8. Limiti della scriminante speciale e suoi rapporti con l'art. 51 c.p......................................................................... 136
9. Le motivazioni che hanno indotto alla riforma ............................ 141
10. Il modello a "macchie di leopardo" ......................................... 144
11. Effettività e legittimità dell'agente provocatore e dell'infiltrato: qualche riflessione di politica legislativa ......145
CONCLUSIONI ................................................................................. 153
BIBLIOGRAFIA ................................................................................ 169