Anatocismo, interessi di massimo scoperto, soglia d’usura e contratto interest rate swap. Profili di giurisprudenza e dottrina

23.08.2024

La prima parte della presente ricerca affronta il tema degli interessi ingiustamente addebitati al correntista, a causa di un ben noto "vizio contrattuale" degli istituti di credito, consistente nell'addebito di interessi sugli interessi che, nel medio/lungo periodo, provoca una crescita esponenziale delle cifre addebitate, determinando un notevole credito implicito per il correntista.

Si tratta del cosiddetto ANATOCISMO.

SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE

Abstract

...

L'anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale.

Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo.

Nell'ordinamento italiano l'anatocismo è espressamente disciplinato dall'art. 1283 c.c., che recita testualmente: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". L'art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:

  • gli interessi che maturano "dal giorno della domanda giudiziale". Per esempio, se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l'intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi;

  • la conclusione di una "convenzione posteriore alla scadenza" degli interessi. In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. Ciò avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza (se la quota di mutuo riferita a interessi non genera interessi, perché non pagare il più tardi possibile?). Tuttavia anche in questo caso c'è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici (cfr. sezione successiva);

  • la "mancanza di usi contrari". Nella prassi, a partire dal 1952, questa frase è stata interpretata dall'ABI prevedendo nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi (leggasi "la possibilità di registrare una situazione di anatocismo") a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente (per un commento sull'interpretazione dell'ABI, cfr. sezione successiva). Anche grazie a varie pronunce della Suprema Corte sul tema, con la legge di stabilità 2014, nel modificare l'art.120 comma 2 del Testo unico bancario (TUB), è stato in un primo momento introdotto il divieto assoluto di anatocismo nelle operazioni bancarie. A distanza di pochi anni però, con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, all'art. 17-bis, comma 1 è intervenuta una nuova modifica dell'art. 120 TUB. Oggi è previsto un divieto di capitalizzazione degli interessi debitori mentre per gli interessi di mora è stata stabilita la possibilità di capitalizzare. Sempre nel medesimo articolo è previsto che gli interessi debitori vengano conteggiati al 31 dicembre e che divengano esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati a patto che il rapporto con la banca non si chiuda prima. Al cliente viene ora data la facoltà di chiedere la capitalizzazione anche degli interessi debitori: questi andranno ad incrementare, ogni 1º marzo, il valore del capitale (in pratica, per pagare l'interesse debitorio, si può "prendere a prestito" ed usare un nuovo capitale pari all'ammontare dell'interesse stesso).

SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE