Anatocismo, interessi di massimo scoperto, soglia d’usura e contratto interest rate swap. Profili di giurisprudenza e dottrina
La prima parte della presente ricerca affronta il tema degli interessi ingiustamente addebitati al correntista, a causa di un ben noto "vizio contrattuale" degli istituti di credito, consistente nell'addebito di interessi sugli interessi che, nel medio/lungo periodo, provoca una crescita esponenziale delle cifre addebitate, determinando un notevole credito implicito per il correntista.
Si tratta del cosiddetto ANATOCISMO.
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Abstract
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L'anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale.
Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo.
Nell'ordinamento italiano l'anatocismo è espressamente disciplinato dall'art. 1283 c.c., che recita testualmente: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". L'art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:
gli interessi che maturano "dal giorno della domanda giudiziale". Per esempio, se un decreto ingiuntivo riguarda un ammontare comprensivo di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati, l'intera somma viene riconosciuta come un debito indistinto su cui maturano ulteriori interessi;
la conclusione di una "convenzione posteriore alla scadenza" degli interessi. In tal caso, la somma maturata fino alla convenzione si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi. Ciò avviene anche ove si verifichi un ritardato pagamento di una rata di mutuo, altrimenti il debitore non avrebbe alcun interesse a pagare il dovuto entro la scadenza (se la quota di mutuo riferita a interessi non genera interessi, perché non pagare il più tardi possibile?). Tuttavia anche in questo caso c'è anatocismo se gli interessi di mora sono calcolati come interessi composti e non come interessi semplici (cfr. sezione successiva);
la "mancanza di usi contrari". Nella prassi, a partire dal 1952, questa frase è stata interpretata dall'ABI prevedendo nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi (leggasi "la possibilità di registrare una situazione di anatocismo") a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente (per un commento sull'interpretazione dell'ABI, cfr. sezione successiva). Anche grazie a varie pronunce della Suprema Corte sul tema, con la legge di stabilità 2014, nel modificare l'art.120 comma 2 del Testo unico bancario (TUB), è stato in un primo momento introdotto il divieto assoluto di anatocismo nelle operazioni bancarie. A distanza di pochi anni però, con il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, all'art. 17-bis, comma 1 è intervenuta una nuova modifica dell'art. 120 TUB. Oggi è previsto un divieto di capitalizzazione degli interessi debitori mentre per gli interessi di mora è stata stabilita la possibilità di capitalizzare. Sempre nel medesimo articolo è previsto che gli interessi debitori vengano conteggiati al 31 dicembre e che divengano esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati a patto che il rapporto con la banca non si chiuda prima. Al cliente viene ora data la facoltà di chiedere la capitalizzazione anche degli interessi debitori: questi andranno ad incrementare, ogni 1º marzo, il valore del capitale (in pratica, per pagare l'interesse debitorio, si può "prendere a prestito" ed usare un nuovo capitale pari all'ammontare dell'interesse stesso).
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